Sez. 1, Sentenza n. 5993 del 03/07/1997 (Rv. 505705 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI | Principio dell'unicità dell'impugnazione - Conseguenze - Procedimenti con pluralità di parti - Avvenuta proposizione di un ricorso per cassazione - Ricorsi delle altre parti - Assunzione della natura sostanziale di ricorsi incidentali, indipendentemente dalla forma rivestita - Conseguenze - Termine per la loro proposizione - Ex art. 325 o 327 cod. proc. civ. - Esclusione - Ex art. 371 cod. proc. civ. - Necessità e sufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, che è alla base del sistema adottato dal codice di rito allo scopo di eliminare la possibilità di giudicati contraddittori in una stessa causa, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo (art. 333 cod. proc. civ.), e perciò, nel caso del ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso (art. 371 cod. proc. civ.). Ed anche se questa modalità formale non può considerarsi essenziale, per cui - quindi - ogni ricorso successivo si converte - a prescindere dalla forma assunta, e pur se proposto con atto a sè stante - in ricorso incidentale, la sua ammissibilità resta, appunto, comunque, condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto delle due norme su citate, indipendentemente dai termini - abbreviato od annuale - di impugnazione in astratto operativi. Da ciò consegue che, mentre è ammissibile l'impugnazione tardiva che abbia rispettato il termine (relazionale) ex art. 370/371 cod. proc. civ., tale invece non è quella che, pur tempestiva ai sensi degli artt. 325, 327 cod. proc. civ., non risulti però osservante del predetto termine decadenziale di quaranta giorni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)