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Sez. 1, Sentenza n. 2014 del 18/05/1977 (Rv. 385736 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - RAPPORTO PROPORZIONALE FRA LA MISURA DELL'ASSEGNO E LE EFFETTIVE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OBBLIGATO - NECESSITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385736-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - RAPPORTO PROPORZIONALE FRA LA MISURA DELL'ASSEGNO E LE EFFETTIVE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OBBLIGATO - NECESSITA - LIMITI.*

Il limite della discrezionalita con la quale il giudice quantifica l'assegno dovuto ad uno dei coniugi a norma dell'art 5 della legge n 898 del 1970 in base al criterio delle sostanze e dei redditi dell'obbligato e costituito dall'esigenza di un rapporto proporzionale fra la misura dell'assegno e le effettive condizioni economiche dell'obbligato, cosi come accertate al momento della pronuncia. Tale accertamento, peraltro, non comporta che debba pervenirsi ad un risultato di assoluta precisione circa l'ammontare delle sostanze e dei redditi dell'obbligato o che siano esclusi i mezzi presuntivi di Determinazione delle stesse, ne che il giudice sia tenuto ad attribuire l'assegno secondo una matematica e predeterminata proporzione rispetto alla misura delle sostanze e dei redditi dell'obbligato. (V 3376/75, mass n 377517).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)