Sez. 1, Sentenza n. 3376 del 17/10/1975 (Rv. 377517 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO DELLE SOSTANZE E DEI REDDITI DELL'OBBLIGATO - APPLICAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE EQUITATIVA - APPLICABILITA - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO DELLE SOSTANZE E DEI REDDITI DELL'OBBLIGATO - APPLICAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE EQUITATIVA - APPLICABILITA - LIMITI.*
La discrezionalita con cui il giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio quantifica l'assegno dovuto a uno dei coniugi e progressivamente piu limitata, a seconda che l'assegno venga attribuito in base al criterio delle ragioni della decisione, in base al criterio delle sostanze e dei redditi dell'obbligato, oppure in base al criterio del contributo personale ed economico alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi. Per quanto attiene, in particolare, al secondo di detti criteri, il limite della discrezionalita e costituito dall'esigenza di un rapporto proporzionale fra la misura dell'assegno e le effettive condizioni economiche dell'obbligato, cosi come accertato al momento della pronuncia: tale esigenza rende applicabile anche in tal caso il principio che puo farsi ricorso ad una valutazione meramente equitativa solo nel caso in cui non sia possibile provare gli elementi di giudizio nel loro preciso ammontare.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)