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Sez. 1, Sentenza n. 1661 del 07/04/1989 (Rv. 462428 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - IN GENERE - ATTO COSTITUTIVO DI PATRIMONIO FAMILIARE - OPPONIBILITÀ ALLA CURATELA DEL FALLIMENTO - GIUDICATO RELATIVO - LIMITI SOGGETTIVI.*
Stato
decisa il 1989-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462428-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - IN GENERE - ATTO COSTITUTIVO DI PATRIMONIO FAMILIARE - OPPONIBILITÀ ALLA CURATELA DEL FALLIMENTO - GIUDICATO RELATIVO - LIMITI SOGGETTIVI.*

Il giudicato, che accerti l'opponibilità alla curatela del fallimento di un atto costitutivo di patrimonio familiare (art. 169, vecchio testo, cod. civ.), e, quindi, l'inespropriabilità dei beni del patrimonio stesso in quanto esclusi dall'attivo fallimentare, spiega effetti anche nei confronti di coloro che abbiano comprato i beni medesimi in Sede di liquidazione concorsuale, nonché dei successivi acquirenti, considerato che il loro diritto, presupponendo il potere dispositivo del curatore, resta travolto dal suddetto accertamento. (V 2468/79, mass n 398787).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 169, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 104, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 104, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)