Sez. 1, Sentenza n. 2468 del 28/04/1979 (Rv. 398787 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - COSTITUZIONE IN PATRIMONIO FAMILIARE DI ALCUNI BENI DEL FALLITO - REVOCATORIA CONTRO TALE COSTITUZIONE - ACCOGLIMENTO IN PRIMO GRADO - SENTENZA D'APPELLO DI REIEZIONE DELLA REVOCATORIA - SOPRAVVENIENZA DELLA REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA REIETTIVA DELLA REVOCATORIA - PROPOSIZIONE AD OPERA DEL TERZO SUBACQUIRENTE DEGLI STESSI BENI VENDUTI DAL CURATORE DURANTE LA PROCEDURA CONCORSUALE - INAMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - COSTITUZIONE IN PATRIMONIO FAMILIARE DI ALCUNI BENI DEL FALLITO - REVOCATORIA CONTRO TALE COSTITUZIONE - ACCOGLIMENTO IN PRIMO GRADO - SENTENZA D'APPELLO DI REIEZIONE DELLA REVOCATORIA - SOPRAVVENIENZA DELLA REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA REIETTIVA DELLA REVOCATORIA - PROPOSIZIONE AD OPERA DEL TERZO SUBACQUIRENTE DEGLI STESSI BENI VENDUTI DAL CURATORE DURANTE LA PROCEDURA CONCORSUALE - INAMMISSIBILITA.*
La sentenza che, in riforma della pronuncia di primo grado, respinge l'Azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, avverso la Costituzione in patrimonio famigliare di alcuni beni del fallito, non puo essere impugnata per Cassazione, dopo la revoca della dichiarazione di fallimento frattanto sopravvenuta, dal terzo subacquirente degli stessi beni venduti dal curatore durante la procedura concorsuale, in quanto il subacquirente non puo in nessun caso essere considerato successore a titolo particolare del curatore nel diritto controverso (art 111 cod proc civ), ma e un terzo rispetto all'Azione revocatoria fallimentare, e, in quanto tale, gli sarebbe stato consentito unicamente l'intervento in appello, ai sensi dell'art 344 cod proc civ, o l'impugnazione prevista dall'art 404 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)