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Sez. 5, Sentenza n. 5422 del 30/03/1978 Ud. (dep. 12/05/1978) Rv. 138922 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ASSEGNO POSTDATATO - PRESENTAZIONE AL PAGAMENTO PRIMA DEL GIORNO INDICATO COME DATA DI EMISSIONE - CONFIGURABILITA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1978-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138922-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ASSEGNO POSTDATATO - PRESENTAZIONE AL PAGAMENTO PRIMA DEL GIORNO INDICATO COME DATA DI EMISSIONE - CONFIGURABILITA DEL REATO.*

L'emissione di un assegno postdatato, in violazione dell'art 116 n 3 legge sugli assegni, non esime l'emittente dall'Obbligo di avere presso il trattario la somma necessaria sin dal momento della messa in circolazione del titolo e di mantenere la copertura fino alla scadenza dei termini per la sua presentazione, rispondendo cio all'esigenza di tutela della funzione economica e della sicurezza di circolazione di questo titolo di credito. L'Obbligo anzidetto, la cui violazione configura il reato previsto dall'art 116 n 2 legge sugli assegni, scaturisce del resto dallo stesso art 31 della legge il quale stabilisce che l'assegno postdatato puo essere presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione, nonche dall'art 32, secondo il quale la facolta per l'emittente di ritirare la somma sorge dopo la scadenza del termine ivi fissato.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)