Sez. 5, Sentenza n. 1798 del 27/11/1985 Ud. (dep. 03/03/1986) Rv. 172017 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI - ART. 31 DEL R.D. 21 DICEMBRE 1933 N. 1736 - PRESENTAZIONE DELL'ASSEGNO POSTDATATO PER L'INCASSO - FACOLTÀ - POTERI DELL'EMITTENTE - DISPONIBILITÀ DELLA PROVVISTA - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI - ART. 31 DEL R.D. 21 DICEMBRE 1933 N. 1736 - PRESENTAZIONE DELL'ASSEGNO POSTDATATO PER L'INCASSO - FACOLTÀ - POTERI DELL'EMITTENTE - DISPONIBILITÀ DELLA PROVVISTA - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
L'art. 31 del R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, - Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare - consente, ma non pone alcun Obbligo di presentazione immediata all'incasso del titolo postdatato e l'emittente, in vista di tale facoltà del prenditore, fin quando non vengano a scadere i termini di presentazione rispetto alla postdata (sia essa stata apposta dallo stesso emittente che dal prenditore su un assegno privo di data), non può legittimamente disporre della provvista, ma deve mantenerla fino alla scadenza del termine utile per la sua presentazione rispetto alla postdata, e di conseguenza, risponde del reato di emissione a vuoto qualora entro detto termine venga riscontrata l'inesistenza della provvista, a nulla rilevando che nei termini di presentazione rispetto alla effettiva data di emissione dei titoli vi sia sufficiente copertura. (V mass n 138922; (V mass n 104214).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)