Sez. 5, Sentenza n. 4254 del 25/03/2002 (Rv. 553266 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Servizi di vigilanza - Esenzione prevista dall'art. 10, n. 26, del d.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 53 del 1983 (di conversione del D.L. n. 953 del 1982) - Ambito applicativo - Limitazione alle sole prestazioni fornite direttamente dalle guardie giurate in qualità di lavoratori autonomi - Prestazioni fornite dagli istituti di vigilanza - Esclusione dall'esenzione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
In tema di IVA, l'esenzione dall'imposta delle prestazioni dei servizi di vigilanza, prevista dall'art. 10, n. 26, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo - applicabile "ratione temporis" - sostituito dall'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 953 del 1982), deve intendersi limitata alle sole prestazioni rese direttamente dalle guardie particolari giurate, ai privati ed agli enti, in qualità di lavoratori autonomi, mentre non spetta relativamente alle prestazioni fornite, quand'anche a mezzo di guardie giurate, dagli istituti di vigilanza privata previsti dal r.d.l. 12 novembre 1936, n. 2144. Nè rileva, in contrario, che l'istituto di vigilanza rivesta la forma giuridica della società cooperativa, posto che anche dette società sono soggette all'IVA, senza che ciò possa configurare un contrasto della norma in esame con l'art. 45 Cost., in quanto la protezione costituzionale della cooperazione non comporta, di per sè sola, una deroga al principio, sancito dall'art. 53 Cost., secondo cui tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 n. 26 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/11/1936 num. 2144 CORTE COST., Costituzione art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)