Sez. 2, Sentenza n. 3802 del 22/11/1968 (Rv. 337217 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini dell'accertamento della sussistenza di un determinato rapporto di lavoro, in Sede di legittimita e censurabile soltanto l'individuazione dei criteri astratti, generali e teorici, da applicare al caso concreto per la definizione del rapporto non e sindacabile, se adeguatamente e logicamente motivata, la valutazione delle circostanze di fatto che hanno indotto il giudice a ritenere la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso sottoposto al suo esame, tale valutazione costituisce, infatti, un apprezzamento di fatto. (Conf. Alla sent. N.475-67, mass. N.326424).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)