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Sez. 3, Sentenza n. 2335 del 19/08/1964 (Rv. 303505 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DIRITTI DI PROCURATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303505-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DIRITTI DI PROCURATORE - ESCLUSIONE.*

Nella legge 13 giugno 1942 n.794, contenente le norme relative agli onorari di avvocato ed agli onorari e diritti di procuratore, per prestazioni giudiziali in materia civile, erano previsti (tabella b) diritti di procuratore, come compenso dell'opera prestata nel corso del processo, solo relativamente ai giudizi davanti ai conciliatori, ai pretori, ai tribunali e alle corti di appello, mentre, per il giudizio di Cassazione, era previsto unicamente un diritto spettante, per l'insieme delle sue prestazioni, al 'procuratore domiciliatariò. Da cio discendeva che, per i giudizi di Cassazione, doveva ritenersi dovuto soltanto quest'ultimo diritto, dato che, davanti alla Corte di Cassazione, non si concepisce un'attivita procuratoria dal genere di quella che si svolge nelle fasi di merito, ed in tale giudizio la attivita prevalente e quella dell'avvocato ed e compensata attraverso gli onorari di avvocato, mentre l'unica attivita procuratoria concepibile, in Mancanza di udienze istruttorie, di assunzione di prove e simili adempimenti, e appunto quella del procuratore domiciliatario, per la quale e previsto l'indicato apposito compenso. Pur non essendo piu in vigore la legge citata, deve ritenersi che le nuove Disposizioni in materia (gli onorari e i diritti dei procuratori ed avvocati per prestazioni giudiziali, in materia civile, vengono ora stabiliti con Determinazione del consiglio nazionale forense, approvata dal ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. un. Della legge 7 novembre 1957 n.1051) non divergono sostanzialmente da quelle anteriori sopra indicate. E, se e vero che nella tabella b allegata alla deliberazione del consiglio nazionale forense 15 febbraio 1958, approvata con DM 28 febbraio 1958, si parla di 'processo di cognizione davanti al pretore, al tribunale, alla Corte di appellò, come nel corrispondente paragrafo della tabella b allegata alla citata legge del 1942, tuttavia, l'adozione della nuova, piu sintetica, formula non e sufficiente per far ritenere che si sia voluto realizzare un'estensione al giudizio di Cassazione delle norme relative ai giudizi di merito, in Mancanza di ogni altro elemento che deponga per una cosi profonda e sostanziale volonta innovativa.*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)