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Sez. 2, Sentenza n. 2323 del 02/08/1974 (Rv. 370712 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - GIUDIZI DI CASSAZIONE E DAVANTI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI - LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - RETRIBUZIONE PER LA SOLA ATTIVITA D'AVVOCATO - COMPETENZE PROCURATORIE - ESCLUSIONE - LIMITI - DM 28 FEBBRAIO 1958 TABELLA B - MANTENIMENTO DI DETTI PRINCIPI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370712-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - GIUDIZI DI CASSAZIONE E DAVANTI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI - LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - RETRIBUZIONE PER LA SOLA ATTIVITA D'AVVOCATO - COMPETENZE PROCURATORIE - ESCLUSIONE - LIMITI - DM 28 FEBBRAIO 1958 TABELLA B - MANTENIMENTO DI DETTI PRINCIPI - SUSSISTENZA.*

La legge 13 giugno 1942 n 794, contenente la disciplina dei compensi spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile, prevedeva, alla tabella b, la liquidazione dei diritti di procuratore soltanto per i giudizi dinnanzi alle magistrature ordinarie di merito, mentre per il giudizio di Cassazione era previsto unicamente un diritto spettante al procuratore domiciliatario. Questo principio, estensibile anche alle altre magistrature superiori, e stato mantenuto fermo dalle nuove Disposizioni in materia. E infatti, quantunque nella tabella b, allegata alla delibera del consiglio nazionale forense 15 febbraio 1958, approvato con DM 28 febbraio 1958, si parli genericamente del processo di cognizione davanti ai giudici ordinari, anziche, come nella tabella b della citata legge del 1942, di giudizi dinanzi ai conciliatori, ai pretori, ai tribunali ed alle corti di appello, tuttavia tale piu sintetica formula non significa che siano state estese al giudizio di Cassazione, e a quelli davanti alle magistrature superiori, le norme relative ai processi di merito. Infatti tutte le attivita di rappresentanza e di difesa proprie del patrocinante in Cassazione possono essere svolte davanti alla suprema Corte ed alle magistrature superiori soltanto da avvocati, ai quali, nella loro veste, nulla puo competere in aggiunta agli onorari stabiliti nella tabella a. (Conf 2927'66, mass n 325522; 2335'64, mass n 303505).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., DM 28/02/1958 all. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)