Sez. L - , Sentenza n. 27398 del 29/10/2018 (Rv. 651051 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Cassa integrazione guadagni in deroga - Esclusione degli oneri di comunicazione di avvio della procedura - Decreti ministeriali di concessione della CIG - Allegazione - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di cassa integrazione guadagni "in deroga", il decreto del Ministro del Lavoro concessivo della CIG è l'atto al quale la legge, in coerenza con gli accordi definiti in sede governativa, conferisce la possibilità di derogare alla normativa vigente, in relazione agli oneri di comunicazione dell'avvio della procedura; ne consegue che il datore di lavoro, ove deduca di non essere tenuto alle relative comunicazioni, ha l'onere di allegare e provare che vi sia stata, da parte di tale fonte abilitata, una deroga espressa in relazione a tale profilo, continuando altrimenti ad operare la ordinaria disciplina, con il suo corredo di garanzie a tutela degli interessi individuali dei lavoratori.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 8, DM min. EFI 01/08/2014
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)