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Sez. L - , Ordinanza n. 21705 del 06/09/2018 (Rv. 650258 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Collocamento in CIG - Criteri di scelta ed oneri di comunicazione - Connessione con la procedura di mobilità - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650258-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In caso di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, la connessione della procedura con quella di mobilità non esime dal rispetto dei criteri di scelta di cui alla l. n. 223 del 1991, né esonera dagli oneri di comunicazione indicati nell'art. 1 comma 7, della stessa legge, essendo diverse le finalità cui assolvono i criteri per individuare i lavoratori da sospendere in CIGS (nella prospettiva del superamento della crisi aziendale, all'esito di un programma mirato di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione), ovvero da licenziare, qualora l'attuazione del programma suddetto non ne consenta un integrale reimpiego nell'assenza di misure alternative.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)