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Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 20/04/1978 (Rv. 391265 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - OPERATIVITA A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DEL LOCATORE - OFFERTA NON FORMALE DEL CANONE SUCCESSIVO ALL'INTIMAZIONE DI SFRATTO - TEMPESTIVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391265-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - OPERATIVITA A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DEL LOCATORE - OFFERTA NON FORMALE DEL CANONE SUCCESSIVO ALL'INTIMAZIONE DI SFRATTO - TEMPESTIVITA - ESCLUSIONE.*

Difetta del requisito della tempestivita, l'offerta non formale di pagamento del canone scaduto fatta dal conduttore in un momento successivo alla notificazione dell'intimazione di sfratto per morosita, allorquando il locatore si sia avvalso della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)