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Sez. 3, Sentenza n. 22943 del 27/03/2003 Ud. (dep. 26/05/2003) Rv. 225464 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Testo Unico introdotto con DPR 6 giugno 2001, n. 380 - Differimento per effetto della legge 31 dicembre 2001, n. 463 - Vigenza dal 1 al 9 gennaio 2002 - Abrogazione definitiva dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225464-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, la breve vigenza - dal 1 al 9 gennaio 2002 - del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari, introdotto con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la cui entrata in vigore è stata differita dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, pubblicata in G.U. il 9 gennaio 2002 - salvi poi gli ulteriori riferimenti - non comporta l'abrogazione definitiva del reato previsto dall'art. 20 della legge n. 47/1985 in quanto, nel testo unico, tale abrogazione è coessenziale all'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice (art. 44 del T.U.) e finché l'efficacia della nuova norma resta sospesa rivive la disposizione previgente.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/2001 num. 463 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)