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Sez. 3, Sentenza n. 10274 del 28/01/2003 Ud. (dep. 06/03/2003) Rv. 224349 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Nuove disposizioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 - Abrogazione della legge n. 47 del 1985 - Proroga dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 380 - Natura di sospensione dell'efficacia - Attuale vigenza delle disposizioni di cui alla legge n. 47 - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224349-01

EDILIZIA - IN GENERE

Con la entrata in vigore della legge 31 dicembre 2001 n. 463 (in data 10 gennaio 2002), di conversione del decreto legge 23 novembre 2001 n. 411, che all'art. 5 bis ha disposto che la entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) era prorogata al 30 giugno 2002 (termine successivamente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art 2 del decreto legge 20 giugno 2002 n. 122, come modificato dalla legge di conversione 1 agosto 2002 n. 185) si è determinata una sospensione dell'efficacia innovativa del citato Testo Unico, con il ripristino delle norme anteriori sostituite, atteso che la disposizione che ha operato l'"abrogatio sine abolitio" delle precedenti previsioni normative ha natura di testo unico; peraltro l'abrogazione delle vecchie norme si giustifica proprio e soltanto perché esse sono sostituite dalle nuove norme del Testo Unico, così che ove il nuovo diritto incorporato nel testo unico sia per qualche ragione abrogato, ovvero la sua efficacia sia temporalmente sospesa o differita, rivive, definitivamente o temporalmente, il vecchio diritto disperso nei testi precedenti.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/11/2001 num. 411 CORTE COST., Legge 31/12/2001 num. 463 art. 5 bis, Legge 01/08/2002 num. 185 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/2002 num. 122 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)