Sez. 1, Sentenza n. 11282 del 21/12/2000 Cc. (dep. 21/03/2001) Rv. 218579 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Omessa notifica all'imputato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari - Ordinanza del gip di reiezione della richiesta di decreto penale e restituzione degli atti al p.m. - Abnormità - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE
Integra gli estremi del provvedimento abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari respinga la richiesta di emissione del decreto penale, in virtù della mancata notifica all'imputato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., disponendo, correlativamente, la restituzione degli atti al pubblico ministero. La suddetta reiezione della richiesta di emissione del decreto penale si sostanzia, infatti, in una estensione alla fattispecie in esame della disciplina delle nullità prevista dagli art. 416, comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., per la richiesta di rinvio a giudizio e per la citazione a giudizio dell'imputato e nella correlativa anomala e non consentita regressione del procedimento esulante dallo schema di cui all'art. 459 cod. proc. pen., non essendo previsto l'adempimento di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., nel caso di procedimento per decreto né essendo estensibili per analogia le predette ipotesi di nullità, atteso il principio di tassatività posto in materia dall'art. 177 cod. proc. pen. e la particolare natura del procedimento speciale in esame la cui tipicità è costituita dall'eventualità e dal differimento del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)