Sez. 6, Sentenza n. 439 del 05/12/2002 Cc. (dep. 09/01/2003) Rv. 223331 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Rigetto della richiesta di archiviazione e ordine al P.M. di formulare l'imputazione - Richiesta di rinvio a giudizio - Nullità della richiesta per omissione dell'avviso di cui all'art.415 bis cod. proc. pen. - Provvedimento abnorme - Sussistenza - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE
È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, dopo aver rigettato la richiesta di archiviazione ed ordinato, ex art.409, comma 5, cod. proc. pen., al P.M. di formulare l'imputazione, dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, di cui all'art.415 bis cod. proc. pen., all'indagato ed al suo difensore di fiducia, posto che l'avviso deve essere notificato all'indagato solo nell'ipotesi in cui il P.M. non debba formulare richiesta di archiviazione ex art. 408 e 411 cod. proc. pen. e, d'altro canto, l'esigenza di assicurare il contraddittorio in ordine alla completezza delle indagini (cui è preordinato l'istituto previsto dall'art.415 bis cod. proc. pen.) e di assicurare il diritto di difesa dell'imputato è soddisfatto, nell'ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'imputazione coatta, dall'udienza camerale che il giudice deve fissare ove ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione. (V. Corte costituzionale, ordinanze nn. 460 e 491 del 2002, sia pure con riguardo all'ipotesi di citazione diretta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)