Sez. 6, Sentenza n. 5773 del 15/02/1995 Ud. (dep. 18/05/1995) Rv. 201672 - 01
Difesa e difensori - Difensore delle parti private | Parte civile assistita da due difensori - Nullità - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Difesa e difensori - Difensore delle parti private
Qualora la parte civile sia assistita da due difensori non ricorre alcuna ipotesi di nullità per violazione dell'art. 100 cod. proc. pen., non essendo questa espressamente comminata dalla legge. D'altro conto la "ratio" di tale disposizione non risulta assolutamente incentrata sull'esigenza di sottrarre l'imputato alla presenza di un numero di difensori della parte civile che ecceda quello ivi indicato, ma è tesa esclusivamente a soddisfare esigenze funzionali evitando eccessivo affollamento, così come si legge nella relazione al progetto preliminare del cod. proc. pen.. Nè infine potrebbe richiamarsi l'art. 178 cod. proc. pen. nella parte in cui stabilisce che è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altre parti private: trattasi infatti di norma di "garanzia" per la parte assistita e non di precetto dettato anche allo scopo di impedire squilibri in relazione all'assistenza di ciascuna parte privata, scopo a cui provvede invece l'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. utilizzando lo strumento della revoca delle nomine in eccedenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 24, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)