Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 26/02/1998 Ud. (dep. 07/05/1998) Rv. 210864 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE | Parte civile assistita da due difensori - Nullità - Sussistenza - Esclusione - Ragione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE
Qualora la parte civile sia assistita da due difensori non ricorre alcuna ipotesi di nullità. Infatti a norma dell'art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale la nomina di difensori eccedenti il numero previsto dall'art. 100 c.p.p. si considera senza effetto finché la parte non provveda alla revoca delle nomine precedenti. Peraltro l'art. 100 c.p.p. non prevede alcuna sanzione processuale (nè di nullità, né di inammissibilità) nel caso che la parte civile nomini più di un difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 24, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)