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Sez. 6, Sentenza n. 5143 del 16/12/1997 Cc. (dep. 03/02/1998) Rv. 209777 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Abilitazione all'ufficio di difensore - Avvocati cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea - Abilitazione all'esercizio dell'attività di difesa in Italia - Presupposto - Comunicazione prevista dall'art. 9 legge 9 febbraio 1982, n. 31 - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209777-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Ai fini della abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dall'art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, diretta al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta. In difetto di essa, il professionista, quantunque nominato difensore dall'imputato (nella specie, in un procedimento di estradizione passiva davanti alla corte di appello), non è abilitato a svolgere attività defensionale e legittimamente l'autorità giudiziaria prescinde da tale nomina ai fini delle formalità previste dal codice di rito con riferimento all'assistenza difensiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Legge 09/02/1982 num. 31 art. 6 lett. A, Legge 09/02/1982 num. 31 art. 9, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 27, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)