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Sez. 5, Sentenza n. 39199 del 14/05/2015 Ud. (dep. 28/09/2015) Rv. 265105 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Abilitazione all'ufficio di difensore - Avvocati cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea - Abilitazione all'esercizio dell'attività di difesa in Italia - Presupposto - Comunicazione prevista dall'art. 9 legge 9 febbraio 1982, n. 31 - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265105-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE

Ai fini della abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dall'art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, diretta al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta, in difetto della quale il professionista - pur nominato difensore dell'imputato - non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, quindi, l'autorità procedente prescindere da tale nomina.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 09/02/1982 num. 31 art. 6 lett. A, Legge 09/02/1982 num. 31 art. 9, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 27, Direttive del Consiglio CEE 22/03/1977 num. 249 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 22/03/1977 num. 249 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)