Sez. 1, Sentenza n. 7056 del 08/06/1992 (Rv. 477609 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma Tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - In genere | Preliminare di vendita immobiliare - Pagamento di anticipazioni o acconti sul prezzo pattuito - Obbligazione fiscale - Nascita - Momento determinante - Limitazione all'importo pagato - Adeguamento alle norme dell'ordinamento comunitario -
Tributi erariali indiretti (riforma Tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - In genere
In materia di compravendita immobiliare, qualora vi sia stata stipulazione di contratto preliminare con pagamento, in occasione dello stesso, di anticipazioni o acconti sul prezzo pattuito e da saldare all'atto della conclusione del contratto definitivo, la cessione soggetta ad I.V.A. si considera effettuata - con conseguente esigibilità dell'imposta - nel momento del pagamento suddetto, limitatamente all'importo pagato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, quarto comma del D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, che, modificando le previgenti disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, al fine di adeguarle alle norme dell'ordinamento comunitario, risultanti dalla Direttiva del Consiglio della CEE 17 maggio 1977 n. 388, manifestamente attua i criteri impositivi di cui a quest' ultima fonte sopraordinata, relativamente alla quale non si pone alcun problema interpretativo che comporti rimessione della causa pendente davanti al giudice nazionale alla Corte di Giustizia C.E.E. per la risoluzione di pregiudiziali controverse.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE min. CEE 17/05/1977 num. 388 art. 10, DPR 29/01/1979 num. 24 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)