Sez. 2, Sentenza n. 14532 del 08/11/2000 (Rv. 541489 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Compravendita immobiliare - Prezzo - Pagamento - Di acconti o anticipazioni antecedenti il definitivo trasferimento della proprietà del bene - Operazione imponibile - Configurabilità - Diritto di rivalsa del venditore - Esercizio - Momento di riferimento - Contestualità con ciascun incasso in acconto - Omesso tempestivo esercizio - Effetti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE
Nella compravendita immobiliare soggetto percosso dall'imposta sul Valore aggiunto è il venditore, il quale, tenuto ad adempiere la propria obbligazione tributaria verso il fisco, ha l'onere - in base alle norme ex artt. 6 e 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - di trasferirla sull'acquirente nel momento stesso in cui la cessione del bene viene effettuata; il che, ove il rapporto si sviluppi mediante corresponsione di acconti, saldo al definitivo trasferimento della proprietà in concomitanza con la redazione dell'atto pubblico, comporta l'esercizio della rivalsa, limitatamente all'importo effettivamente incassato, ad ogni percezione d'acconto. Il venditore, pertanto, come è tenuto all'adempimento della propria obbligazione tributaria verso il fisco, così è anche tenuto a chiedere al compratore il rimborso dell'imposta in occasione dei singoli acconti, per cui, qualora non abbia provveduto in quel momento alla rivalsa, non può riversare sul compratore stesso gli effetti dannosi del proprio comportamento fiscalmente irregolare.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)