Sez. 5, Sentenza n. 5935 del 14/03/2007 (Rv. 596936 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Agevolazioni - Credito d'imposta riconosciuto, ex art. 13 del d.l. n. 90 del 1990, alle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi - Eccedenza risultante dalla dichiarazione dei redditi - Caratteri - Rimborso - Possibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, l'eccedenza, risultante dalla dichiarazione dei redditi, del credito d'imposta riconosciuto, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, entro il limite dello stanziamento di lire 300 miliardi annui per il biennio 1990-1991, a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non concorre alla formazione del reddito imponibile, e può essere fatto valere esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte (IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA) - comma 1 -, sicché non può dar luogo a nessun rimborso, con conseguente esclusione della possibilità, per il contribuente, di presentare istanze a ciò dirette.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 13, Legge 06/06/1974 num. 298 CORTE COST., Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)