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Sez. 5, Sentenza n. 16377 del 17/06/2008 (Rv. 604062 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imprese autorizzate all'autotrasporto per conto terzi - Art. 13, comma primo, del d.l. n. 90 del 1990 - Credito d'imposta a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto - Eccedenza - Utilizzabilità - Limiti - Conseguenze - Inclusione nell'eccedenza d'imposta riportata in dichiarazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604062-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, lo speciale credito d'imposta riconosciuto dall'art. 13, comma primo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, in favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori, non concorre alla formazione del reddito imponibile, e l'eventuale eccedenza, ai sensi dell'art. 10, comma dodicesimo, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è scomputabile soltanto dai versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA da effettuare nel periodo d'imposta successivo a quello di pertinenza: in sede di dichiarazione, pertanto, tale eccedenza non può essere inserita nel procedimento di liquidazione dell'imposta, mediante esposizione nell'ambito indistinto dell'eccedenza d'imposta da utilizzare incondizionatamente in avvenire, consentendosene altrimenti l'utilizzabilità oltre i limiti prescritti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 13, Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 10 com. 12, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)