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Sez. 1, Sentenza n. 24399 del 19/11/2009 (Rv. 610295 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Violazione della durata ragionevole del processo - Criteri di determinazione - Parametro cronologico fissato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Valore - Precedente - Diretta vincolatività - Esclusione - Valutazione in concreto della ragionevole durata - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610295-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di diritto all'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, per la valutazione della ragionevole durata del processo deve tenersi conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle cui sentenze, riguardanti l'interpretazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamato dalla norma interna, deve riconoscersi soltanto il valore di precedente, non sussistendo nel quadro delle fonti meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice italiano. Anche in tale prospettiva, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione - ovvero, la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell'autorità - così come la misura del segmento, all'interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all'apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione. (Nella specie il decreto impugnato, confermato dalla S.C. perchè congruamente motivato, aveva ritenuto ragionevole la durata di due anni e quattro mesi di un procedimento previdenziale relativo al riconoscimento della pensione di invalidità, tenuto conto anche del particolare afflusso di cause delle quali deve occuparsi il giudice del lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)