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Sez. 1, Sentenza n. 15750 del 11/07/2006 (Rv. 592490 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione (diritto alla) - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Criteri di determinazione - Parametro cronologico fissato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Valore - Precedente - Diretta vincolatività - Esclusione - Valutazione in concreto della ragionevole durata - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592490-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di diritto ad equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, per la valutazione della ragionevole durata del processo va tenuto conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo alle cui sentenze, riguardanti l'interpretazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione EDU richiamato dalla norma interna, deve riconoscersi soltanto valore di precedente, non sussistendo nel quadro delle fonti meccanismi normativi che ne prevedono la diretta vincolatività per il giudice italiano. Anche in tale prospettiva, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione - ovvero, la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta della autorità - così come della misura del segmento, all'interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all'apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice del merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per i profili attinenti alla motivazione, consentiti dall'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. (Nella specie, il decreto impugnato, confermato sul punto dalla Corte di cassazione, perchè congruamente, ancorché succintamente motivato, aveva ritenuto ragionevole la durata del processo fino alla concorrenza di anni quattro per il giudizio di primo grado e otto per il secondo, in ragione della complessità del caso e dei rinvii richiesti dalle parti).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)