Sez. 2, Sentenza n. 11221 del 13/11/1997 (Rv. 509836 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Eccessiva onerosità - Risarcimento per equivalente - Applicabilità alle azioni intese a far valere un diritto reale - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
L'art. 2058 cod. civ., il quale consente al giudice di disporre che il risarcimento abbia luogo per equivalente anziché in forma specifica, qualora quest'ultima sia eccessivamente onerosa per il debitore, non si applica alle ipotesi di lesione di un diritto reale (nella specie, per costruzione in spregio della minima distanza legale). In questi casi, l'assolutezza del diritto leso facoltizza sempre il danneggiato a chiedere la riduzione in pristino, quale che sia l'onere che tale riduzione in pristino comporti per il debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)