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Sez. U, Sentenza n. 6582 del 14/07/1994 (Rv. 487382 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Effetti - In genere, sospensione dei lavori | Norme del codice civile e dei regolamenti edilizi locali sulle distanze fra gli edifici - Diritto soggettivo al risarcimento del danno od al ripristino alla stregua di dette norme - Sussistenza - Limiti ex art. 2933 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487382-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Effetti - In genere, sospensione dei lavori

Le norme del codice civile sulle distanze fra gli edifici e quelle, ivi richiamate, dei regolamenti edilizi locali, che disciplinano, eventualmente, la materia in modo diverso, fondano, nelle controversie fra privati, il diritto soggettivo di colui che si ritenga danneggiato dalla loro violazione al risarcimento del danno ed alla riduzione in pristino ovvero allo spostamento della costruzione alla distanza prescritta dalle dette fonti normative, senza che possa in contrario rilevare - almeno in via di principio - il disposto dell'art. 2933 cod. civ., e l'ivi previsto divieto di distruzioni pregiudizievoli per l'economia nazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2933

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)