Sez. 1, Sentenza n. 6314 del 28/10/1986 (Rv. 448542 - 01)
RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - IRREVERSIBILE ACQUISIZIONE DEL BENE OCCUPATO NELLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - ADOZIONE TARDIVA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TRASFORMAZIONE O ASSORBIMENTO NELLA DOMANDA RISARCITORIA - ESCLUSIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI APPELLO.*
RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - IRREVERSIBILE ACQUISIZIONE DEL BENE OCCUPATO NELLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - ADOZIONE TARDIVA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TRASFORMAZIONE O ASSORBIMENTO NELLA DOMANDA RISARCITORIA - ESCLUSIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI APPELLO.*
In ipotesi d'irreversibile acquisizione del bene occupato nella realizzazione di opera pubblica, con adozione tardiva del decreto di espropriazione, e per il caso in cui il privato, oltre ad agire per il risarcimento del danno, proponga anche opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, le questioni attinenti alla esperibilità di tale opposizione, in relazione alla pregressa Estinzione del diritto dominicale ed alla conseguente irrilevanza del provvedimento di espropriazione, non incidono sulla Competenza, nel senso che la opposizione medesima non può ritenersi trasformata od assorbita nella domanda risarcitoria, e pertanto, ove si verta in tema d'espropriazione disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, deve essere separata e devoluta alla cognizione in unico grado della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 19 di detta legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)