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Sez. 1, Sentenza n. 445 del 26/01/1989 (Rv. 461565 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AZIONE RELATIVA - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE DI APPELLO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461565-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AZIONE RELATIVA - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE DI APPELLO - CONDIZIONI.*

Configura un'Azione di opposizione alla stima la domanda che, sul presupposto dell'intervenuta espropriazione, è rivolta ad ottenere la Determinazione della relativa indennità, anche se in base a criteri estimativi ed a norme diverse da quelle applicate nel procedimento amministrativo, ed una tale domanda rientra nella Competenza in unico grado della Corte d'appello quante volte il modello procedimentale seguito in Sede amministrativa per la stima sia stato quello previsto dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10. Non rileva in contrario né che i criteri posti a base della stima siano stati desunti da norma dichiarata costituzionalmente illegittima, in particolare dall'art. 16 commi quinto, sesto e settimo della legge n. 865 del 1971 e per terreni a sostenuta destinazione edificatoria atteso che la dichiarazione d'illegittimità contenuta nella sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale non ha inciso sulle norme relative al procedimento amministrativo ed alla Competenza; né che avverso il decreto di espropriazione sia stato proposto ricorso al giudice amministrativo perché la incidenza di tale circostanza sulla proponibilità, ammissibilità e fondatezza della domanda di opposizione alla stima non può esser stabilita che dal giudice competente a conoscere di tale domanda. (V 5018/87, mass n 453621, sulla prima parte della massima; (V 6314/86, mass n 448542, sulla quarta parte della massima; (V 6469/85, mass n 443544, sulla quarta parte della massima; (V 4091/85, mass n 441613, sulla prima parte della massima; (Conf 1691/88, mass n 457705, sulla seconda parte della massima; (Conf 1533/88, mass n 457611, sulla terza parte della massima; (Conf 6685/87, mass n 454906, sulla seconda parte della massima; (Conf 6685/87, mass n 454906, sulla terza parte della massima).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)