Sez. 1, Sentenza n. 4784 del 11/02/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169227 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - CARENZA NORMATIVA - MEZZO DI PROVA.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - CARENZA NORMATIVA - MEZZO DI PROVA.*
Le ricognizioni fotografiche, pur non essendo espressamente disciplinate dal vigente codice di rito, costituiscono un mezzo di prova che può contribuire alla formazione del convincimento del giudice, stante il principio del libero apprezzamento della prova, che consente di attingere le valutazioni processuali anche dalle ricognizioni non formali di persone o di cose, qualora esse diano sicuro affidamento. (V mass n 159007; (V mass n 157281).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308, Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)