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Sez. 1, Sentenza n. 4433 del 10/11/1982 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159007 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE E RICONOSCIMENTO INFORMALE DELL'IMPUTATO DA PARTE DEI TESTI IN DIBATTIMENTO - LORO EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159007-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE E RICONOSCIMENTO INFORMALE DELL'IMPUTATO DA PARTE DEI TESTI IN DIBATTIMENTO - LORO EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*

Tanto le ricognizioni fotografiche operate in Sede di indagini di polizia giudiziaria, quanto i riconoscimenti informali dell'imputato effettuati dai testi in dibattimento, pur non espressamente regolati dalla legge processuale e pur non potendo avere il valore di prova diretta, come le formali ricognizioni di persona, hanno però certamente il carattere di accertamenti di fatto. In ossequio al principio della libertà delle prove ed in forza di quello del libero convincimento del giudice, essi possono valere come mezzo di prova, liberamente valutabili dal giudice di merito e, in correlazione eventuale con altre circostanze ed elementi di riscontro, possono, ove diano sicuro affidamento, contribuire legittimamente a seguito di opportuno vaglio del loro valore probatorio, alla formazione del convincimento del giudice ai fini del giudizio di colpevolezza dell'imputato. In tali casi la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità che viene accordata alla deposizione di colui che, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione, specie se questa ultima venga confermata al giudice quando l'autore del riconoscimento è comunque posto in condizione di vedere personalmente la persona riconosciuta. (Conf mass n 148517; (Conf mass n 147574; (Conf mass n 147291; (Conf mass n 147008; (Conf mass n 146896; (Conf mass n 145749; (Conf mass n 144809; (Conf mass n 144047).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308, Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)