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Sez. 2, Sentenza n. 1247 del 18/02/1983 (Rv. 426031 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - AL DOMICILIO ELETTO DAL RICORRENTE IN ROMA - OMISSIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426031-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - AL DOMICILIO ELETTO DAL RICORRENTE IN ROMA - OMISSIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONE.*

La nullità per l'inosservanza degli artt. 366 e 370 cod. proc. civ., secondo i quali il controricorso ed il ricorso incidentale devono essere notificati nel domicilio eletto in Roma dal ricorrente per Cassazione, non può essere dichiarata quando la notificazione, pur non essendo stata eseguita nel predetto luogo, abbia tuttavia raggiunto il suo scopo, per avere portato a conoscenza del ricorrente principale il ricorso incidentale ed il controricorso. (Conf 4870/81, mass n 415596; (Conf 2360/80, mass n 406050).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)