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Sez. 2, Sentenza n. 1874 del 19/03/1984 (Rv. 433947 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - LUOGO - INOSSERVANZA - NULLITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433947-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - LUOGO - INOSSERVANZA - NULLITÀ - LIMITI.*

L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 370 cod. proc. civ., secondo la quale il controricorso deve essere notificato al domicilio eletto dal ricorrente in Roma, non implica nullità se dall'eccezione d'inammissibilità sollevata al riguardo dal ricorrente con la memoria, risulti che la notifica, non effettuata nel luogo predetto, abbia raggiunto ugualmente il suo scopo, che è quello di portare l'atto a conoscenza del destinatario. (Conf 1247/83, mass n 426031; (Conf 4870/81, mass n 415596; (Conf 2360/80, mass n 406050).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)