diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19384 del 08/11/2012 (Rv. 624207 - 01)

LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE | Contratto avente ad oggetto la concessione dello sfruttamento di un fondo come cava e deposito di inerti - Qualificazione - Contratto di affitto - Conseguenze - Applicabilità del criterio di competenza del "forum rei sitae" dettato per le controversie in materia di locazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624207-01

LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE

Il contratto avente ad oggetto la concessione del godimento di un fondo destinato a cava di lapillo e deposito di inerti, ivi compresi rifiuti pericolosi, va qualificato come affitto e non come locazione, con la conseguenza che, in caso di controversia avente ad oggetto il suddetto contratto, non troveranno applicazione le speciali norme sulla competenza dettate, in tema di locazione, dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)