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Sez. 3, Ordinanza n. 29237 del 12/11/2024 (Rv. 672678-01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Assimilazione dei poteri dei magistrati onorari a quelli dei togati - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di decisione della questione preliminare di competenza.
Stato
decisa il 2024-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672678-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI

I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, stante la piena assimilazione, ai sensi dell'art. 106 Cost., dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, sicché deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. (Fattispecie in tema di decisione della questione preliminare di competenza da parte di giudice onorario in materia esulante dal divieto ex art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 116 del 2017).

Costituzione art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 158, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)