Sez. 2 - , Ordinanza n. 2047 del 24/01/2019 (Rv. 652625 - 02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Assimilazione dei poteri dei magistrati onorari a quelli dei togati - Sussistenza - Fondamento - Documentazione della situazione legittimante l’intervento del giudice onorario - Necessità - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI
I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, con la conseguenza che la nullità della sentenza, per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. Neppure è richiesto, ai sensi dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, che sia documentata la situazione legittimante l'assegnazione al giudice onorario del lavoro giudiziario, atteso che il presupposto dell'"impedimento o mancanza dei giudici ordinari", previsto dalla norma, risulta integrato anche dalla mera insufficienza degli organici, essendo attribuita alla magistratura onoraria una funzione suppletiva ed il suo impiego costituendo una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 158, Regio Decr. 30/01/1941 num. 42 art. 43 bis com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)