Sez. 3 - , Ordinanza n. 13757 del 31/05/2018 (Rv. 649043 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Azione risarcitoria - Deduzione di corresponsabilità mediante richiamo generico all'art. 2054 c.c. - Potere giudiziale di sussunzione della fattispecie concreta in ipotesi astratta di responsabilità extracontrattuale - Sussistenza - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, quando la parte agisce invocando la corresponsabilità della convenuta mediante richiamo generico all'art. 2054 c.c., il giudice non è vincolato nel potere di qualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata, potendo sussumerli nella fattispecie di cui al comma 1 della citata norma, in luogo di quella di cui al comma 2 della stessa, ove le condotte prospettate siano astrattamente compatibili con essa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda per assenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 2054, comma 2, c.c., omettendo indebitamente di sussumere i fatti nella diversa ipotesi di cui al comma 1 di detto articolo, avendo l'attrice allegato che la convenuta, tenendo una condotta contraria alle regole del codice della strada, l'aveva indotta a collidere con una autovettura parcheggiata, danneggiando la propria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)