Sez. 3, Sentenza n. 11805 del 09/06/2016 (Rv. 640195 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Azione risarcitoria - Deduzione di fatti costitutivi astrattamente compatibili con la fattispecie ex art. 2051 c.c. - Decisione del giudice di primo grado - Riconduzione della domanda alla fattispecie ex art. 2043 c.c. - Vincolatività per il giudice d'appello - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
In tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la loro riconduzione, operata dal giudice di primo grado, all'art. 2043 c.c., non vincola il giudice d'appello nel potere di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)