Sez. U, Sentenza n. 10935 del 18/04/2019 (Rv. 653601 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso sentenze della Sezione disciplinare del CSM - Termine - Decorrenza - Notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito in date diverse nei confronti di ciascuno degli aventi diritto all’impugnazione - Art. 585, comma 3, c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in caso di ricorso proposto dal Ministro della giustizia.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui il termine per impugnare decorra dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito, se queste ultime sono avvenute in date diverse nei confronti di ciascuno degli aventi diritto all'impugnazione, non trova applicazione l'art. 585, comma 3, c.p.p.; ne consegue che il Ministro della giustizia non può giovarsi, ai fini della tempestività del ricorso, della comunicazione della sentenza al Procuratore generale della Corte di cassazione avvenuta in una data successiva a quella presso il Gabinetto del Ministro medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)