Sez. U, Sentenza n. 7934 del 29/03/2013 (Rv. 625659 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sentenza di condanna - Termine per l'impugnazione - Diversità di decorrenza per l'incolpato e per il suo difensore - Regola dell'operatività, per entrambi, del termine che scade per ultimo - Difensore non legittimato alla proposizione del ricorso per cassazione - Indifferenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la previsione enunciata dall'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. - secondo cui, quando la decorrenza del termine per proporre impugnazione è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo - trova applicazione anche nel caso in cui l'ultimo destinatario della comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza pronunciata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sia un difensore non abilitato a proporre l'impugnazione, quale è tipicamente, rispetto al ricorso per cassazione, il magistrato che abbia assistito un collega, risultando l'applicazione di tale norma giustificata dal fatto che la sua funzione difensiva si proietta pure nel periodo successivo alla pronuncia della sentenza, fino quando non venga nominato altro difensore abilitato allo scopo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 4, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)