Sez. 2, Sentenza n. 1992 del 21/06/1972 (Rv. 359114 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - CONTRIBUTI FIGURATIVI - DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - CONTRIBUTI FIGURATIVI - DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
Il diritto alla pensione supplementare attribuita agli iscritti al fondo di previdenza degli autoferrotramvieri, anche se ha carattere del tutto autonomo rispetto al diritto alla pensione ordinaria, si concreta nel momento in cui si verificano le condizioni di eta o di invalidita necessarie per ottenere la pensione ordinaria, sicche a questo momento bisogna riferirsi per la Determinazione dei contributi figurativi da prendere a base della liquidazione: ne consegue che il richiamo alle norme del dllt 21 aprile 1919 n 603 contenuto nell'art 14 del regolamento approvato con RD 30 settembre 1920 n 1538 e meramente occasionale, contenendo quel decreto la normativa all'epoca vigente per l'Assicurazione generale obbligatoria, e sta a significare soltanto che l'accreditamento dei contributi figurativi deve essere fatto in base alle norme sulla predetta Assicurazione. (Conf 1991'72, mass n 359113; 1848'70, mass n 347835).*
Riferimenti normativi: Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 4, Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)