Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 21/06/1972 (Rv. 359113 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - DECORRENZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - DECORRENZA.*
La pensione supplementare, prevista per il servizio militare di leva dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, decorre non dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, bensi dal primo giorno del mese successivo al collocamento a riposo ovvero all'invalidita pensionabile dell'autoferrotramviere assicurato.*
Riferimenti normativi: Legge 28/07/1961 num. 830 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)