Sez. U, Ordinanza n. 6331 del 23/04/2012 (Rv. 622257 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - IN GENERE | Nomina dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo - Rimborso delle spese elettorali - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - IN GENERE
Le controversie aventi ad oggetto il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali per la nomina dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del principio costituzionale secondo cui a tutti è assicurata la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi, mentre il potere di contestazione del piano di ripartizione effettuato dall'Ufficio di Presidenza, riconosciuto dal regolamento della Camera dei deputati del 26 luglio 1994, ha carattere di mero rimedio interno di verifica della regolarità dell'espletamento della procedura di quantificazione e ripartizione dei contributi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 64, Legge 02/05/1974 num. 195 art. 4, Legge 10/12/1993 num. 515 CORTE COST., Legge 03/06/1999 num. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)