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Sez. U, Sentenza n. 136 del 15/03/1999 (Rv. 524113 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - IN GENERE | Autodichia degli organi costituzionali nell'esercizio delle loro funzioni - Contenuto e limiti - Contributi statali ai partiti per le elezioni regionali - Attribuzione con decreto del Presidente della Camera di deputati - Controversie - Giurisdizione - Del Presidente della Camera in via esclusiva in sede di ricorso ex art. 4 legge 195/74 - Esclusione - Del giudice ordinario dopo la proposizione del ricorso ex art. 4 citato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524113-01

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - IN GENERE

In tema di contributi statali alle spese sostenute dai partiti in occasione di consultazioni elettorali regionali, l'art. 4 della legge 195/74 (tuttora applicabile alla materia delle elezioni regionali ed europee, nonostante l'entrata in vigore della legge 659/81 che, con il predetto articolo, forma un unico "corpus" normativo), nel prevedere, in caso di controversie, la possibilità del ricorso all'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, non ha introdotto una ulteriore fattispecie di giurisdizione domestica ("rectius", autodichia) della Camera dei deputati, riconoscendo all'ufficio di presidenza la funzione di giudice esclusivo in tema di controversie sui contributi elettorali, ma ha, viceversa, introdotto un rimedio meramente interno all'organo cui è demandata l'erogazione del contributo (al fine dell'eventuale esercizio del relativo potere di autotutela), con la conseguenza che la previsione di tale rimedio non è in alcun modo preclusiva della facoltà, per il partito politico, di adire successivamente l'autorità giudiziaria ordinaria, secondo i generali principi sanciti dalla Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 4, Legge 18/11/1981 num. 659 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 64, Costituzione art. 101, Costituzione art. 102, Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)