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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 327 del 10/01/2018 (Rv. 647097 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE | Proposizione in pendenza di ricorso per cassazione nei confronti della medesima sentenza - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647097-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE

In tema di impugnazioni nel processo tributario, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal 1° gennaio 2016, la revocazione cd. ordinaria è ammissibile anche se la stessa sentenza sia stata oggetto di ricorso per cassazione, in conformità, peraltro, all'art. 398, comma 4, c.p.c. (secondo cui la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo), norma operante nel processo tributario, stante il generale rinvio al codice di procedura civile di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64 com. 1, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. CC) CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)