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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22385 del 26/09/2017 (Rv. 645999 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE | Sentenze delle commissioni tributarie regionali inoppugnabili sotto il profilo dell'accertamento in fatto - Revocazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Scadenza del termine per il ricorso per cassazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645999-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 64, comma 1, del d.lgs n. 546 del 1992, nella parte in cui subordina l'ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell'accertamento in fatto, non si riferisce all'inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l'impugnazione ma a quella derivante dalle preclusioni relative all'oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all'impossibilità di contestare l'accertamento in fatto in sede di legittimità; ne consegue l'ammissibilità della revocazione ordinaria avverso una sentenza della commissione tributaria regionale inoppugnabile sotto il profilo dell'accertamento in fatto, ancorché non sia ancora scaduto il termine per la proposizione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)