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Sez. 3, Sentenza n. 6511 del 19/07/1996 (Rv. 498636 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Attività di vendita al pubblico intrapresa in un immobile locato.
Stato
decisa il 1996-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498636-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO

Il conduttore di un immobile destinato a deposito che, in violazione degli accordi contrattuali, abbia intrapreso nell'immobile locato un'attività di vendita al pubblico, determina l'insorgenza di una situazione giuridica nuova, che comporta, fra l'altro, l'applicabilità della disciplina dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, la quale, pur non acquisendo prima della cessazione del rapporto la fisionomia di un diritto azionabile, altera in maniera rilevante l'originario equilibrio tra le rispettive obbligazioni, anche future, delle parti in danno del locatore. Ne deriva che il giudice di merito, nel provvedere sulla domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal locatore sulla base degli artt. 1587 cod. civ. e 80 legge 27 luglio 1978 n. 392, deve accertare se l'iniziativa unilaterale del conduttore abbia realmente prodotto un mutamento del regime giuridico del rapporto e non riservare tale questione ad altro eventuale giudizio fra le stesse parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)